PROTOCOLLO
D'INTESA
per l'istituzione
del Tavolo Interreligioso
tra
il
Comune di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, il Coordinamento
delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterana, Salutista
di Roma, il Centro Islamico Culturale d'Italia, la Fondazione
Maitreya dell'Unione Buddhista italiana, il Centro Studi Indiani
e Interreligiosi in Roma
A fronte della molteplicità
di nodi problematici presenti anche nella società romana,
sempre più multiculturale e multietnica, del permanere
di difficoltà e conflittualità nei rapporti tra
persone e collettività di diverse culture, fedi e religioni,
con la piena consapevolezza del ruolo indispensabile anche delle
comunità religiose per attivare una vera educazione interculturale,
il Comune di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, il Coordinamento
delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterana, Salutista
di Roma, il Centro Islamico Culturale d'Italia, la Fondazione
Maitreya dell'Unione Buddhista italiana, il Centro Studi Indiani
e Interreligiosi in Roma concordano:
1) Viene istituito presso l'Assessorato
alle Politiche Educative del Comune di Roma il Tavolo Interreligioso,
con la finalità di contribuire all'educazione interculturale
a partire dall'ambito scolastico, proponendo agli allievi delle
scuole romane, alle loro famiglie, ai docenti e alle diverse comunità
presenti nella città iniziative - prese di comune accordo
- che arricchiscano l'attuale offerta formativa scolastica nel
campo dell'educazione interculturale.
2) Le iniziative del Tavolo - che
saranno decise con il consenso dei partecipanti - avranno come
obiettivi:
ricercare e proporre strumenti
e metodi efficaci per una formazione di dimensione multi- ed interculturale,
contribuendo così alla crescita e al radicamento del confronto
e delle relazioni costruttive tra tutti i soggetti presenti nella
scuola appartenenti a culture, fedi e religioni differenti;
offrire alle scuole romane seminari, lezioni, tavole rotonde,
unità didattiche, materiali multimediali, supporto ai docenti,
esperti per gruppi di lavoro , ecc.- che siano utili ad ampliare
la conoscenza degli elementi fondanti delle diverse fedi e religioni
e che potranno essere valorizzati anche all'interno dei Piani
educativi di Istituto, laddove le componenti delle scuole lo ritengano
opportuno;
favorire o creare occasioni che tendano alla maggiore presenza
delle famiglie e delle diverse comunità nella vita quotidiana
delle scuole e che concorrano all'ampliamento e all'arricchimento
dei rapporti tra scuola e società nella dimensione interculturale.
3) Il Tavolo Interreligioso parteciperà - laddove i componenti
lo ritengano utile e coerente con le finalità sopra espresse
- ad iniziative dell'Assessorato relative ai temi e alle problematiche
della formazione multi- e interculturale, nelle modalità
che verranno di volta in volta individuate.
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Visto, approvato e sottoscritto: Roma,
Campidoglio, 3 dicembre 1998.
Per il Comune di Roma: l'Assessore
alle Politiche Educative Fiorella Farinelli
per la Comunità Ebraica di Roma: Il Presidente
Sandro Di Castro
Per il Coordinamento delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste,
Luterana, Salutista di Roma: Pastora Maria Bonafede
Per il Centro Islamico Culturale d'Italia: Il Segretario
Generale Abdellah Redouane
Per la Fondazione Maitreya dell'Unione Buddhista Italiana: La
Presidente Mariangela Falà
Per il Centro Studi Indiani e Interreligiosi in Roma: Il
Presidente p. Wilson Edatturakan
Il 13 ottobre 1999 ha aderito al Protocollo d'Intesa la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova.
TAVOLO
INTERRELIGIOSO
(origine:
comune di Roma)

Con la
convinzione che la conoscenza di culture altre dalla propria non
possa prescindere dal fondamento religioso o confessionale che
le pervade, nel dicembre '98 il Comune ha siglato un protocollo
d'intesa istitutivo del Tavolo Interreligioso di Roma. Ad esso
partecipano i rappresentanti delle religioni cristiana, ebraica,
islamica, buddhista e induista e da ottobre '99 la congregazione
dei testimoni di Geova con il proposito di realizzare iniziative
che favoriscano la conoscenza delle diverse religioni.
Il
programma di attività proposto alle scuole medie inferiori e superiori
della città, articolato in 6 incontri con i diversi rappresentanti,
conclusi da una Tavola rotonda nelle scuole superiori e con visite
nei luoghi di culto nelle inferiori, ha proposto diversi temi
di riflessione e discussione:
I
numeri del progetto
Anno scolastico 1999 –’00
:
33
scuole medie
8
scuole superiori
per
un totale di 4897 alunni
Anno scolastico 2000
– ’01:
22
scuole medie
7
scuole superiori
per
un totale di 3000 alunni
Inoltre:……..
12
tra le scuole che hanno partecipato agli incontri nell’anno 99
–00 hanno presentato progetti di approfondimento da realizzare
durante l’anno 2000 –01.
9
progetti sono stati approvati e finanziati.
E’ stato indetto
un concorso per la realizzazione di un Calendario multireligioso
per l’anno 2001.
E’ risultata
vincitrice la Scuola Elementare "Luigi Pirandello"
Per
l’anno scolastico 2001–02, oltre
agli incontri e ai progetti di approfondimento, è stata proposta
alle scuole di ogni ordine e grado la partecipazione al concorso
per la realizzazione di un manifesto accompagnato da uno slogan
che abbia per tema:
"Le
religioni a Roma"
Indirizzi
utili
| Comune
di Roma Dipartimento XI
Servizio
Psicopedagogico – Settore Intercultura
Via
Capitan Bavastro, 94 Roma 00154
Tel.
06 57902071 Fax 065759693
Responsabile:
Ivana Bigari
Referente:
Cinzia Rossi
Fondazione
Maitreya (Comunità buddhista)
Via
Euripide, 137 Roma 00125
Tel.
06 52351402 Fax 06 52363005
Referente:
Maria Angela Falà
Centro
islamico Culturale d’Italia
V.le
della Moschea, 85 Roma 00197
Tel.
068082258 Fax 06 8079515
Referente:
Omar Camiletti
|
Centro
Culturale Ebraico
Via
Arco dei Tolomei, 1 Roma 00153
Tel.
e Fax 06 5897589
Referente:
Bice Migliau
Unione
Induista Italiana
Via
F. Paulucci de’ Calboli, 5 Roma 00195
Tel.
o63729622 Fax 06 3723390
Referente:
Franco Di Maria
Coordinamento
Chiese Protestanti
Via
Pietro Cossa, 42 Roma 00193
Tel.
06 3215128 Fax 06 3201040
Referente:
Maria Bonafede
Congregazione
Testimoni di Geova
Via
della Bufalotta, 1281 Roma 00138
Te.
06 872941 Fax 06 87120286
Referente:
Sergio Rosati
|
Archivio
Legislativo
fonte:
OLIR
Sentenza - 8 luglio 2002, - n.346
autore: Corte cost.
data: 8 luglio 2002
testata/titolo: Giudizio di legittimità costituzionale
della legge regionale della lombardia del 9 maggio 1992 n. 20,
art. 1 concernente le norme per la realizzazione di edifici di
culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi
argomento: Edilizia di culto
nazione: Italia
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Ordinanza - 4 dicembre 2001, - n.88
autore: Tar Lombardia
data: 4 dicembre 2001
testata/titolo: La corresponsione dei contributi per la realizzazione
di opere di urbanizzazione ed attrezzature da parte di comunita'
religiose
argomento: Edilizia di culto / Finanziamento
nazione: Italia
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Ordinanza - 22 novembre 2001, - n.379 [PDF]
autore: Corte cost.
data: 22 novembre 2001
testata/titolo: Il regime del trattamento dei dati personali degli
aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso
argomento: Libertà religiosa / Dati personali
nazione: Italia
abstract: Manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall’art.
5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione,
in quanto il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti
ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso sarebbe
ingiustamente differenziato in base alla circostanza che le confessioni
religiose abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo
Stato tramite accordi o intese. Infatti la questione - sollevata
allo scopo di rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli
aderenti a confessioni religiose regolate da intese - non investe
la norma concernente la fattispecie oggetto del giudizio 'a quo',
bensì la norma riguardante la disciplina che si vorrebbe
estendere, sicché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità,
lungi dal produrre conseguenze nel giudizio 'a quo', avrebbe l’effetto
- indesiderato - di generalizzare la portata della disciplina
applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente.
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Risposta a interrogazione - 31 luglio 2001, - n.E-1832/01
autore: Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 31 luglio 2001
testata/titolo: Pubblicazioni e autorizzazione d'importazione
argomento: Libertà religiosa / Divieto di discriminazione
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Interrogazione - 22 giugno 2001, - n.E-1832/01
autore: Parlamento europeo
data: 22 giugno 2001
testata/titolo: Embargo delle autorità serbe su materiale
didattico dei testimoni di Geova
argomento: Libertà religiosa / Divieto di discriminazione
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Sentenza - 16 giugno 2001, - n.24691
autore: Cass. Pen. Sez. I
data: 16 giugno 2001
testata/titolo: Appartenenza confessionale e ammissione alle misure
alternative alla detenzione
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza /
Servizio militare
nazione: Italia
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Sentenza - 21 marzo 2001, - n.857
autore: Tar Veneto Sez. II
data: 21 marzo 2001
testata/titolo: Diniego di concessione edilizia
argomento: Edilizia di culto
nazione: Italia
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Intesa - 20 marzo 2000 [PDF]
autore: Governo - Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
data: 20 marzo 2000
testata/titolo: Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia
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Interrogazione - 12 novembre 1998
autore: Senato della Repubblica
data: 12 novembre 1998
testata/titolo: Coordinamento della protezione civile e delle
Finanze sulla Intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova
argomento: Libertà religiosa
nazione: Italia
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Sentenza - 11 giugno 1998
autore: Trib. Lav. Anversa
data: 11 giugno 1998
testata/titolo: L'indennità di disoccupazione e svolgimento
di attività di volontariato
argomento: Volontariato
nazione: Belgio
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Sentenza - 9 giugno 1997, - n.59/1996/678/868
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 9 giugno 1997
testata/titolo: Case of Pentidis and others v. Greece
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia
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Sentenza - 29 maggio 1997, - n.56/1996/675/865
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 29 maggio 1997
testata/titolo: Case of Georgiadis v. Greece
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza /
Servizio militare
nazione: Grecia
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Sentenza - 29 maggio 1997, - n.54/1996/673/859
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 29 maggio 1997
testata/titolo: Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza /
Servizio militare
nazione: Grecia
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Sentenza - 16 aprile 1997
autore: Trib. Lav. Liegi
data: 16 aprile 1997
testata/titolo: Svolgimento di attività di volontariato
religioso e mantenimento del sussidio di disoccupazione
argomento: Volontariato
nazione: Belgio
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Interpellanza - 21 dicembre 1996
autore: Camera dei Deputati
data: 21 dicembre 1996
testata/titolo: Commissione per la stipula di intese tra Stato
e culti acattolici
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia
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Sentenza - 18 dicembre 1996 [PDF]
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 18 dicembre 1996
testata/titolo: Affaire Efstratiou c. Greces
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia
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Sentenza - 18 dicembre 1996 [PDF]
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 18 dicembre 1996
testata/titolo: Case of Valsamis v. Greece
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Grecia
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Sentenza - 27 maggio 1996, - n.178
autore: Corte cost.
data: 27 maggio 1996
testata/titolo: Deducibilità delle erogazioni liberali
ai Testimoni di Geova
argomento: Finanziamento confessioni religiose
nazione: Italia
abstract: É inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19
e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
('recté: art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone
la deducibilità dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni
liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano
stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilità
di prendere in esame la necessità di estendere alle confessioni
senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si
assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle
sole confessioni con intesa, è 'in limine’ preclusa
e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da
una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto
di libertà religiosa.
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Interrogazione a risposta - 29 novembre 1995
autore: Camera dei Deputati
data: 29 novembre 1995
testata/titolo: L'organizzazione dei testimoni di Geova e la stipulazione
dell'intesa con lo Stato italiano
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia
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Ordinanza - 26 luglio 1995, - n.186
autore: Trib. Pen. Messina
data: 26 luglio 1995
testata/titolo: Rifiuto del coniuge di prestare consenso a intervento
chirurgico, implicante emotrasfusione, per motivi religiosi e
configurabilità del reato di omicidio doloso
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza /
Trattamenti sanitari
nazione: Italia
abstract: Giusta la natura individuale del diritto alla salute,
spetta in via esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione
circa l’opportunità di un intervento chirurgico con
alte probabilità di esito infausto, quali che siano le
motivazioni della scelta. Correlativamente, non può configurarsi,
quanto meno nella detta ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela
della salute altrui a carico degli esercenti la professione sanitaria
che ricevano il rifiuto all’intervento da parte del congiunto
legittimato ad assumere la decisione in luogo del paziente.
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Sentenza - 12 luglio 1995, - n.427
autore: Trib. Civ. Forlì
data: 12 luglio 1995
argomento: Matrimonio / Separazione personale e divorzio
nazione: Italia
abstract: L’adozione o ancor piú il proseguimento,
da parte di una persona, di una fede religiosa diversa da quella
professata dal coniuge e da quest’ultimo non condivisa né
apprezzata, non può costituire di per sé motivo
di addebito della separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare
ad un soggetto di esercitare un suo diritto costituzionale, nonostante
l’inevitabile incidenza sull’armonia del ménage
familiare. L’appartenenza di un genitore ad una religione
(nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella cattolica
professata dall’altro coniuge, non può costituire
fattore di discriminazione nella scelta del genitore affidatario,
ma solo elemento di valutazione nella prospettiva di garantire
al minore un equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere
tendenzialmente segregativo e totalizzante del modello comportamentale
geovista, il giudice può inibire al genitore la partecipazione
del minore alle riunioni del gruppo religioso e l’assistenza
a quelle che si svolgano eventualmente in casa, almeno fino a
quando costui non appaia così condizionabile e impressionabile
in ragione della sua età.
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Sentenza - 7 febbraio 1995, - n.1401
autore: Cass. Civ. Sez. I
data: 7 febbraio 1995
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Italia
abstract: Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento
di fede religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni
di Geova) e nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto,
si ricollega all’esercizio dei diritti garantiti dall’art.
19 della Costituzione e non può avere rilevanza come motivo
di addebito o come ragione incidente sull’affidamento dei
figli, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità
con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore.
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Sentenza - 18 aprile 1994, - n.548
autore: App. Civ. Firenze
data: 18 aprile 1994
argomento: Matrimonio / Delibazione
nazione: Italia
abstract: La pendenza tra le parti di un giudizio di separazione
personale non rende improponibile la domanda di delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, attesa
l’autonomia dei due procedimenti, diversi quanto a petitum
e a causa petendi, e non fra loro incompatibili. Ai fini della
delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio e per quanto concerne l’accertamento del rispetto
del diritto di difesa, la professione di fede di Testimone di
Geova che aveva determinato una parte a non costituirsi nel processo
canonico, non può valere ad integrare la violazione del
principio del contraddittorio, giacché la contumacia non
era dipesa dalla inosservanza di regole processuali, bensì
da una scelta personale ancorché ispirata ad un credo religioso.
Nel giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità
del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii,
l’indagine diretta a stabilire se la riserva mentale sia
stata manifestata all’altro coniuge o sarebbe stata da questi
conoscibile ed a verificare se, in tal modo, risulti osservato
il limite della compatibilità con l’ordine pubblico,
deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia
delibanda (intesa l’espressione come comprensiva di entrambe
le pronunzie del giudizio ecclesiastico) ed agli atti del processo
canonico, escludendosi, invece, la possibilità di un’apposita
integrazione delle prove con istruttoria da compiersi nella fase
della delibazione.
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Provvedimento - 23 giugno 1993, - n.2192
autore: Comm. Trib. Centr. Sez. IV
data: 23 giugno 1993
argomento: Enti ecclesiastici e patrimonio / Regime tributario
- ONLUS
nazione: Italia
abstract: La natura commerciale, o meno, dell’attività
di editoria, stampa e diffusione di pubblicazioni di carattere
prevalentemente religioso da parte di un’associazione religiosa
con personalità giuridica, deve essere verificata non in
relazione alla natura del soggetto, al possesso o meno della qualità
d’imprenditore ed alla ricorrenza o meno del fine di lucro,
bensì con riguardo al contenuto ed alle circostanze oggettive
dell’attività svolta e dei suoi destinatari. A tal
fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita
(rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita
sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti
professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti,
ai quali il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante
che alla diffusione l’associazione provveda con mezzi propri,
senza ricorrere ad una distinta organizzazione commerciale.
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Sentenza - 23 giugno 1993
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 23 giugno 1993
testata/titolo: Irrilevanza del credo religioso come elemento
di discrimine ai fini dell'affidamento della prole: Hoffman c.
Austria
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Austria
abstract: Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati
nella Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.),
fra i quali quello di offrire un’educazione religiosa ai
propri figli, è garantito a chiunque sia, indipendentemente
dal proprio credo religioso. La diversità di credo religioso
tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento di discrimine
al fine dell’affidamento della prole.
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Sentenza - 25 maggio 1993
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 25 maggio 1993
testata/titolo: Repressione penale del proselitismo religioso:
Kokkinakis c. Grecia
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia
abstract: La libertà di manifestare la propria religione
(art. 9 punto 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo)
può essere oggetto di restrizioni solo nei limiti in cui
esse si rivelino necessarie in una società democratica
o garantiscano la protezione dei diritti e delle libertà
altrui. La repressione penale del proselitismo religioso costituisce
una restrizione della libertà di manifestare la propria
religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art.
9 punto 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
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Decreto - 9 gennaio 1993
autore: App. Civ. Venezia
data: 9 gennaio 1993
argomento: Matrimonio / Famiglia / Potestà dei genitori
nazione: Italia
abstract: Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini
della decisione riguardante la persona del genitore affidatario,
l’elemento confessionale (nella specie, l’appartenenza
della madre ai Testimoni di Geova), pur quando sia per un genitore
"strumento di potere" e per l’altro "oggetto
di valutazione critica", sembra scarsamente enfatizzabile
dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero arbitrio
del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non già
di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica probabilità,
una gamma di possibili scelte di libertà.
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Sentenza - 9 dicembre 1992, - n.421
autore: Tar Umbria
data: 9 dicembre 1992
testata/titolo: Il finanziamento degli Enti di culto non cattolici
e la stipulazione di Intese ex art. 8 Cost.
argomento: Edilizia di culto / Finanziamento
nazione: Italia
abstract: Gli Enti di culto non cattolici (quale, nella specie,
la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova), ancorché
riconosciuti dallo Stato italiano, non possono ricevere parte
della quota dei proventi di cui alla L. 28 gennaio 1977 n. 10,
che la Regione Umbria destina per le chiese ed edifici religiosi,
in quanto a tal fine è necessario che tali Enti abbiano
stipulato intese , senza le quali non è possibile alcun
tipo di relazione giuridica con lo Stato italiano.
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Parere - 30 luglio 1986, - n.1390 [PDF]
autore: Cons. Stato
data: 30 luglio 1986
testata/titolo: Riconoscimento personalità giuridica e
autorizzazione ad accettare la donazione
argomento: Enti ecclesiastici e patrimonio / Riconoscimento
nazione: Italia
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Decreto ministeriale - 29 gennaio 1979
autore: Ministero dell'Interno
data: 29 gennaio 1979
testata/titolo: Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n.
903, nei confronti dei ministri di culto della "Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsylvania" (Associazione cristiana
dei testimoni di Geova)
argomento: Ministri di culto / Previdenza
nazione: Italia
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Trattato - 2 febbraio 1948
autore: Italia - Stati Uniti
data: 2 febbraio 1948
testata/titolo: Trattato di amicizia, commercio e navigazione
fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America
argomento: Libertà religiosa
nazione: Italia
Sentenza 16 gennaio 2004, n.53
Risarcimento danni subiti da un appartente alla Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova a seguito di lettera diffamatoria
autore: Tribunale Civile
data: 16 gennaio 2004
argomento: Confessioni religiose / Testimoni
di Geova
area tematica: Testimoni di Geova
nazione: Italia
abstract: Lede l’onore, il decoro e la
reputazione del soggetto facente parte della Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova, la lettera diffusa in varie parti della
città – tra cui il luogo di lavoro, l’abitazione
e la scuola dei figli – con cui vengono espressi giudizi
e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente
ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al
pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere,
in relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali
subiti, le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione
pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Tribunale Ordinario di Livorno. Sentenza 16 gennaio
2004, n. 53: "Risarcimento danni subiti da un appartente
alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova a seguito
di lettera diffamatoria".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo
MARTORANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 72 del ruolo
contenzioso dell'anno 2000, trattenuta a sentenza all'udienza
del 3.7.2003, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
deposito delle memorie conclusionali e delle repliche dal 16.9.2003,
pendente tra:
P.S. elettivamente domiciliato in ***, presso
e nello studio dell'avv. *** che lo rappresenta e difende unitamente
alla dott. ***;
ATTORE
contro:
N.V.
elettivamente domiciliato in ***, presso e nello studio dell'avv.
*** che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
OGGETTO:
“145999 – risarcimento danni”
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiede e conclude:
"Voglia il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi di cui
in narrativa, dichiarare tenuta, e pertanto condannare la signora
N.V., al pagamento, in favore del signor P.S., della complessiva
somma di lire 55.855.200, di cui lire 20.000.000 per il danno
patrimoniale arrecato nell'evoluzione della carriera dell'attore,
gravemente compromessa per i fatti e gli episodi di cui in narrativa,
lire 5.855.200, per spese legali documentate, lire 20.000.000
per danni morali conseguenti dal fatto reato, e lire 10.000.000
a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 8 febbraio 1948,
n. 47, o nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà
ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il procuratore della convenuta chiede e conclude: “Respinta
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respingere le domande
attrici perché l’attore difetta di legittimazione
attiva e comunque perchè infondate, in fatto ed in diritto,
con vittoria di spese ed onorari del giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di causa di risarcimento danni, introdotta
tra le parti in epigrafe con atto notificato il 30.12.99, che
dopo istruzione come in atti e previa costituzione di parte convenuta,
a stata posta in decisione sulle conclusione di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l'attore che la convenuta sarebbe autrice
o comunque avrebbe diffuso una lettera a contenuto diffamatorio,
inviata il 6.2.96 al Credito Italiano, e di cui varie copie sarebbero
state depositate o affisse, oltre che nella banca predetta, ove
esso attore lavora, in varie parti della città, fra cui
presso la scuola dei figli minori, la sua abitazione etc.
Contesta la convenuta che sussista in capo all'attore la legittimazione
attiva in quanto la lettera diffamatoria, sarebbe rivolta ai Testimoni
di Geova.
Nega comunque che sia provato che il fatto sia a lei addebitabile
e ogni contenuto diffamatorio dello scritto.
Osserva questo Giudice che è provato per presunzioni che
la N. sia stata autrice dello stampato de quo o quantomeno abbia
contribuito a diffonderla.
Ed infatti numerose copie della lettera - stampato sono state
sequestrate presso 1'abitazione della convenuta e la stessa ha
patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p.
Inoltre la lettera è rivolta non solo ai Testimoni di Geova
ma anche personalmente al P., sia pur quale aderente alla Congregazione
medesima, e tutto il suo contenuto appare diffamatorio ed in particolare
la frase "Voi fate di ogni persona che vi capita a tiro un
drogato a tutti gli effetti. Lei personalmente e colpevole di
rendere i suoi figli dei drogati privi di qualsiasi volontà....".
Ed infatti lede l'onore, il decoro e la reputazione del P. in
quanto contiene espressioni, giudizi e concetti gravemente offensivi
e chiaramente diffamatori, diretti inequivocabilmente ad additare
la Congregazione e il P. al pubblico disprezzo.
Né è contestato che la lettera sia stata diffusa
in varie parti della città, fra i quali il luogo di lavoro
e di abitazione dell'attore nonchè la scuola dei figli
dello stesso, e comunque la circostanza emerge dalla prova testimoniale
espletata.
Compete quindi all'attore il risarcimento dei danni che secondo
il P. sono i seguenti :
1. L. 20.000.000 per danno alla sua carriera anche per essere
stato costretto a trasferirsi da Livorno in seguito all'episodio
diffamatorio;
2. L. 5.855.200 per spese legali;
3. L. 20.000.000 per danni morali;
4. L. 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12
L. 47 del 1948.
Osserva questo Giudice che il danno sub 1 e sfornito di prova.
Per il danno sub 2, tenuto conto dell'attività svolta dal
difensore prima dell'istruzione del giudizio, e già comprensiva
del rimborso delle spese di costituzione di parte civile come
liquidate, si liquidano Euro 2.000,00, valutata la documentazione
prodotta e le tariffe professionali vigenti.
Per il danno sub 3, tenuto conto di tutti gli elementi emersi
ed in particolare della gravità del fatto quale si evince
dal contenuto della lettera e dalle modalità delle sua
diffusione dello stampato, si liquidano in via equitativa Euro
7.000,00.
E' pure provata la sussistenza del danno sub 4, rientrando lo
scritto tra quelli indicati nell'art. 1 L. 47/1948, per il quale
"Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge,
tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi
meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione
Tale danno, tenuto conto della gravità dell'offesa alla
diffusione dello stampato si liquida in E. 1.000,00".
Le cifre tutte si intendono rivalutate ad oggi e quindi sono dovuti
complessivamente Euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dal
6.2.96 al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi
rivaluta anno per anno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M
Condanna N.V. a pagare a P.S. la somma di Euro
10.000,00 oltre gli interessi legali dal 6.2.96
al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi rivaluta
anno per anno.
Condanna altresì la convenuta a rifondere all'attore le
spese di lite che liquida in complessive Euro 3.800,00 di cui
Euro 358,78 per spese.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Livorno, lì 16.1.2004
I1 Giudice
Dr. Vincenzo Martorano
Depositato in Cancellaria il 28.01.2004