Sabato, 4 settembre 2010 

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   Testimoni di Geova  

Libro: "I Testimoni di Geova in Italia"

Cambiamenti sociali, Libertà di coscienza

Dal rapporto '03 emerge
una realtà in crescita


Minority Religions, Social Change, and Freedom of Conscience

Jehovah’s Witnesses Banned in Moscow


www.triangoloviola.it

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Assemblee di distretto 2004

Dal rapporto '04 emerge
una realtà in crescita


La prima convenzione italiana dell'Associazione Internazionale Studenti della Bibbia , avuta a Pinerolo, dal 23 al 26 Aprile 1925.


Un tema su cui riflettere
di U.Polizzi


Concetti filosofici-religiosi implicati nell'equazione: Progetto Intelligente"
di U.Polizzi

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The Fance (.pps)
(sito governativo Israel)

La campagna di Amos
Luzzatto


Gli europei e
l'antisemitismo


Il Fascismo antisemita
prima del '38


La Paura viene dalla Francia


Complici in apparenza?

Il deserto la vera scuola di Torah e di fede


La logica dell'annientamento


Giovanni Paolo II e le relazioni con il governo d'Israele ed il popolo Ebraico

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Concordato con unione
Buddhista


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Gentilmente messi a disp. da Harun Yahya

Kerbala è la citta del
martirio


Kamikaze perchè?

Il sogno di
Osama bin Laden


ultra-fondamentalismo islamico, terrorismo, anti-terrorismo

Il punto non è lasciare l'Iraq ma aiutarlo in modo nuovo

So What?

L'anima dell'America


L'amara lezione delle Banlieues

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L'aumismo fra religione
ed esoterismo(Cesnur)


Un alta sfida per la Chiesa

Esorcismo

Il Graal

 


PROTOCOLLO D'INTESA

per l'istituzione del Tavolo Interreligioso

tra

il Comune di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, il Coordinamento delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterana, Salutista di Roma, il Centro Islamico Culturale d'Italia, la Fondazione Maitreya dell'Unione Buddhista italiana, il Centro Studi Indiani e Interreligiosi in Roma

A fronte della molteplicità di nodi problematici presenti anche nella società romana, sempre più multiculturale e multietnica, del permanere di difficoltà e conflittualità nei rapporti tra persone e collettività di diverse culture, fedi e religioni, con la piena consapevolezza del ruolo indispensabile anche delle comunità religiose per attivare una vera educazione interculturale, il Comune di Roma, la Comunità Ebraica di Roma, il Coordinamento delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterana, Salutista di Roma, il Centro Islamico Culturale d'Italia, la Fondazione Maitreya dell'Unione Buddhista italiana, il Centro Studi Indiani e Interreligiosi in Roma concordano:

1) Viene istituito presso l'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Roma il Tavolo Interreligioso, con la finalità di contribuire all'educazione interculturale a partire dall'ambito scolastico, proponendo agli allievi delle scuole romane, alle loro famiglie, ai docenti e alle diverse comunità presenti nella città iniziative - prese di comune accordo - che arricchiscano l'attuale offerta formativa scolastica nel campo dell'educazione interculturale.

2) Le iniziative del Tavolo - che saranno decise con il consenso dei partecipanti - avranno come obiettivi:

ricercare e proporre strumenti e metodi efficaci per una formazione di dimensione multi- ed interculturale, contribuendo così alla crescita e al radicamento del confronto e delle relazioni costruttive tra tutti i soggetti presenti nella scuola appartenenti a culture, fedi e religioni differenti;
offrire alle scuole romane seminari, lezioni, tavole rotonde, unità didattiche, materiali multimediali, supporto ai docenti, esperti per gruppi di lavoro , ecc.- che siano utili ad ampliare la conoscenza degli elementi fondanti delle diverse fedi e religioni e che potranno essere valorizzati anche all'interno dei Piani educativi di Istituto, laddove le componenti delle scuole lo ritengano opportuno;
favorire o creare occasioni che tendano alla maggiore presenza delle famiglie e delle diverse comunità nella vita quotidiana delle scuole e che concorrano all'ampliamento e all'arricchimento dei rapporti tra scuola e società nella dimensione interculturale.
3) Il Tavolo Interreligioso parteciperà - laddove i componenti lo ritengano utile e coerente con le finalità sopra espresse - ad iniziative dell'Assessorato relative ai temi e alle problematiche della formazione multi- e interculturale, nelle modalità che verranno di volta in volta individuate.


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Visto, approvato e sottoscritto: Roma, Campidoglio, 3 dicembre 1998.

Per il Comune di Roma: l'Assessore alle Politiche Educative Fiorella Farinelli
per la Comunità Ebraica di Roma:
Il Presidente Sandro Di Castro
Per il Coordinamento delle Chiese Valdesi, Metodiste, Battiste, Luterana, Salutista di Roma:
Pastora Maria Bonafede
Per il Centro Islamico Culturale d'Italia:
Il Segretario Generale Abdellah Redouane
Per la Fondazione Maitreya dell'Unione Buddhista Italiana:
La Presidente Mariangela Falà
Per il Centro Studi Indiani e Interreligiosi in Roma:
Il Presidente p. Wilson Edatturakan

Il 13 ottobre 1999 ha aderito al Protocollo d'Intesa la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

 

TAVOLO INTERRELIGIOSO
(origine: comune di Roma)

Con la convinzione che la conoscenza di culture altre dalla propria non  possa prescindere dal fondamento religioso o confessionale che le pervade, nel dicembre '98 il Comune ha siglato un protocollo d'intesa istitutivo del Tavolo Interreligioso di Roma. Ad esso partecipano i rappresentanti delle religioni cristiana, ebraica, islamica, buddhista e induista e  da ottobre '99 la congregazione dei testimoni di Geova con il proposito di realizzare iniziative che favoriscano la conoscenza delle diverse religioni.

Il programma di attività proposto alle scuole medie inferiori e superiori della città, articolato in 6 incontri con i diversi rappresentanti, conclusi da una Tavola rotonda nelle scuole superiori e con visite nei luoghi di culto nelle inferiori, ha proposto diversi temi di riflessione e discussione:

  • significato e simboli delle festività religiose per le scuole inferiori
  • i fondamenti delle religioni presentati attraverso i personaggi – chiave per le classi del biennio superiore
  • i punti filosofico – teologici fondamentali per il triennio superiore

 

I numeri del progetto

Anno scolastico 1999 –’00 :

33 scuole medie

8 scuole superiori

per un totale di 4897 alunni

 

Anno scolastico 2000 – ’01:

22 scuole medie

7 scuole superiori

per un totale di 3000 alunni

 

Inoltre:……..

12 tra le scuole che hanno partecipato agli incontri nell’anno 99 –00 hanno presentato progetti di approfondimento da realizzare durante l’anno 2000 –01.

9 progetti sono stati approvati e finanziati.

E’ stato indetto un concorso per la realizzazione di un Calendario multireligioso per l’anno 2001.

E’ risultata vincitrice la Scuola Elementare "Luigi Pirandello"

 

Per l’anno scolastico 2001–02, oltre agli incontri e ai progetti di approfondimento, è stata proposta alle scuole di ogni ordine e grado la partecipazione al concorso per la realizzazione di un manifesto accompagnato da uno slogan che abbia per tema:

"Le religioni a Roma"

 

 

Indirizzi utili

Comune di Roma Dipartimento XI

Servizio Psicopedagogico – Settore Intercultura

Via Capitan Bavastro, 94 Roma 00154

Tel. 06 57902071 Fax 065759693

Responsabile: Ivana Bigari

Referente: Cinzia Rossi

 

Fondazione Maitreya (Comunità buddhista)

Via Euripide, 137 Roma 00125

Tel. 06 52351402 Fax 06 52363005

Referente: Maria Angela Falà

 

Centro islamico Culturale d’Italia

V.le della Moschea, 85 Roma 00197

Tel. 068082258 Fax 06 8079515

Referente: Omar Camiletti

 

 

Centro Culturale Ebraico

Via Arco dei Tolomei, 1 Roma 00153

Tel. e Fax 06 5897589

Referente: Bice Migliau

 

Unione Induista Italiana

Via F. Paulucci de’ Calboli, 5 Roma 00195

Tel. o63729622 Fax 06 3723390

Referente: Franco Di Maria

 

Coordinamento Chiese Protestanti

Via Pietro Cossa, 42 Roma 00193

Tel. 06 3215128 Fax 06 3201040

Referente: Maria Bonafede

 

Congregazione Testimoni di Geova

Via della Bufalotta, 1281 Roma 00138

Te. 06 872941 Fax 06 87120286

Referente: Sergio Rosati

 

Archivio Legislativo

fonte: OLIR

Sentenza - 8 luglio 2002, - n.346
autore: Corte cost.
data: 8 luglio 2002
testata/titolo: Giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale della lombardia del 9 maggio 1992 n. 20, art. 1 concernente le norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi
argomento: Edilizia di culto
nazione: Italia

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Ordinanza - 4 dicembre 2001, - n.88
autore: Tar Lombardia
data: 4 dicembre 2001
testata/titolo: La corresponsione dei contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed attrezzature da parte di comunita' religiose
argomento: Edilizia di culto / Finanziamento
nazione: Italia

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Ordinanza - 22 novembre 2001, - n.379 [PDF]
autore: Corte cost.
data: 22 novembre 2001
testata/titolo: Il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso
argomento: Libertà religiosa / Dati personali
nazione: Italia
abstract: Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, in quanto il regime del trattamento dei dati personali degli aderenti ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso sarebbe ingiustamente differenziato in base alla circostanza che le confessioni religiose abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. Infatti la questione - sollevata allo scopo di rendere applicabile ad un aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la disciplina dettata per gli aderenti a confessioni religiose regolate da intese - non investe la norma concernente la fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', bensì la norma riguardante la disciplina che si vorrebbe estendere, sicché l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità, lungi dal produrre conseguenze nel giudizio 'a quo', avrebbe l’effetto - indesiderato - di generalizzare la portata della disciplina applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente.
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Risposta a interrogazione - 31 luglio 2001, - n.E-1832/01
autore: Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 31 luglio 2001
testata/titolo: Pubblicazioni e autorizzazione d'importazione
argomento: Libertà religiosa / Divieto di discriminazione

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Interrogazione - 22 giugno 2001, - n.E-1832/01
autore: Parlamento europeo
data: 22 giugno 2001
testata/titolo: Embargo delle autorità serbe su materiale didattico dei testimoni di Geova
argomento: Libertà religiosa / Divieto di discriminazione

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Sentenza - 16 giugno 2001, - n.24691
autore: Cass. Pen. Sez. I
data: 16 giugno 2001
testata/titolo: Appartenenza confessionale e ammissione alle misure alternative alla detenzione
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza / Servizio militare
nazione: Italia

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Sentenza - 21 marzo 2001, - n.857
autore: Tar Veneto Sez. II
data: 21 marzo 2001
testata/titolo: Diniego di concessione edilizia
argomento: Edilizia di culto
nazione: Italia

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Intesa - 20 marzo 2000 [PDF]
autore: Governo - Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
data: 20 marzo 2000
testata/titolo: Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia

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Interrogazione - 12 novembre 1998
autore: Senato della Repubblica
data: 12 novembre 1998
testata/titolo: Coordinamento della protezione civile e delle Finanze sulla Intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova
argomento: Libertà religiosa
nazione: Italia

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Sentenza - 11 giugno 1998
autore: Trib. Lav. Anversa
data: 11 giugno 1998
testata/titolo: L'indennità di disoccupazione e svolgimento di attività di volontariato
argomento: Volontariato
nazione: Belgio

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Sentenza - 9 giugno 1997, - n.59/1996/678/868
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 9 giugno 1997
testata/titolo: Case of Pentidis and others v. Greece
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia

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Sentenza - 29 maggio 1997, - n.56/1996/675/865
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 29 maggio 1997
testata/titolo: Case of Georgiadis v. Greece
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza / Servizio militare
nazione: Grecia

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Sentenza - 29 maggio 1997, - n.54/1996/673/859
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 29 maggio 1997
testata/titolo: Case of Tsirlis and Kouloumpas v. Greece
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza / Servizio militare
nazione: Grecia

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Sentenza - 16 aprile 1997
autore: Trib. Lav. Liegi
data: 16 aprile 1997
testata/titolo: Svolgimento di attività di volontariato religioso e mantenimento del sussidio di disoccupazione
argomento: Volontariato
nazione: Belgio

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Interpellanza - 21 dicembre 1996
autore: Camera dei Deputati
data: 21 dicembre 1996
testata/titolo: Commissione per la stipula di intese tra Stato e culti acattolici
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia

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Sentenza - 18 dicembre 1996 [PDF]
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 18 dicembre 1996
testata/titolo: Affaire Efstratiou c. Greces
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia

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Sentenza - 18 dicembre 1996 [PDF]
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 18 dicembre 1996
testata/titolo: Case of Valsamis v. Greece
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Grecia

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Sentenza - 27 maggio 1996, - n.178
autore: Corte cost.
data: 27 maggio 1996
testata/titolo: Deducibilità delle erogazioni liberali ai Testimoni di Geova
argomento: Finanziamento confessioni religiose
nazione: Italia
abstract: É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ('recté: art. 10, primo comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano - in quanto la possibilità di prendere in esame la necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio che in ipotesi "si assumesse essere allo stato illegittimamente limitato" alle sole confessioni con intesa, è 'in limine’ preclusa e resa inutile dalla mancanza di una "disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio" del diritto di libertà religiosa.
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Interrogazione a risposta - 29 novembre 1995
autore: Camera dei Deputati
data: 29 novembre 1995
testata/titolo: L'organizzazione dei testimoni di Geova e la stipulazione dell'intesa con lo Stato italiano
argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
nazione: Italia

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Ordinanza - 26 luglio 1995, - n.186
autore: Trib. Pen. Messina
data: 26 luglio 1995
testata/titolo: Rifiuto del coniuge di prestare consenso a intervento chirurgico, implicante emotrasfusione, per motivi religiosi e configurabilità del reato di omicidio doloso
argomento: Libertà religiosa / Obiezione di coscienza / Trattamenti sanitari
nazione: Italia
abstract: Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta. Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la decisione in luogo del paziente.
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Sentenza - 12 luglio 1995, - n.427
autore: Trib. Civ. Forlì
data: 12 luglio 1995
argomento: Matrimonio / Separazione personale e divorzio
nazione: Italia
abstract: L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona, di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.
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Sentenza - 7 febbraio 1995, - n.1401
autore: Cass. Civ. Sez. I
data: 7 febbraio 1995
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Italia
abstract: Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa (da quella cattolica a quella dei Testimoni di Geova) e nella partecipazione alle pratiche del nuovo culto, si ricollega all’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 19 della Costituzione e non può avere rilevanza come motivo di addebito o come ragione incidente sull’affidamento dei figli, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge o di genitore.
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Sentenza - 18 aprile 1994, - n.548
autore: App. Civ. Firenze
data: 18 aprile 1994
argomento: Matrimonio / Delibazione
nazione: Italia
abstract: La pendenza tra le parti di un giudizio di separazione personale non rende improponibile la domanda di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, attesa l’autonomia dei due procedimenti, diversi quanto a petitum e a causa petendi, e non fra loro incompatibili. Ai fini della delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio e per quanto concerne l’accertamento del rispetto del diritto di difesa, la professione di fede di Testimone di Geova che aveva determinato una parte a non costituirsi nel processo canonico, non può valere ad integrare la violazione del principio del contraddittorio, giacché la contumacia non era dipesa dalla inosservanza di regole processuali, bensì da una scelta personale ancorché ispirata ad un credo religioso. Nel giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, l’indagine diretta a stabilire se la riserva mentale sia stata manifestata all’altro coniuge o sarebbe stata da questi conoscibile ed a verificare se, in tal modo, risulti osservato il limite della compatibilità con l’ordine pubblico, deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l’espressione come comprensiva di entrambe le pronunzie del giudizio ecclesiastico) ed agli atti del processo canonico, escludendosi, invece, la possibilità di un’apposita integrazione delle prove con istruttoria da compiersi nella fase della delibazione.
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Provvedimento - 23 giugno 1993, - n.2192
autore: Comm. Trib. Centr. Sez. IV
data: 23 giugno 1993
argomento: Enti ecclesiastici e patrimonio / Regime tributario - ONLUS
nazione: Italia
abstract: La natura commerciale, o meno, dell’attività di editoria, stampa e diffusione di pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso da parte di un’associazione religiosa con personalità giuridica, deve essere verificata non in relazione alla natura del soggetto, al possesso o meno della qualità d’imprenditore ed alla ricorrenza o meno del fine di lucro, bensì con riguardo al contenuto ed alle circostanze oggettive dell’attività svolta e dei suoi destinatari. A tal fine, accertata la destinazione delle pubblicazioni alla vendita (rivelata dalla indicazione su di esse del prezzo), e che la vendita sia rivolta prevalentemente a terzi, quali sono sia gli adepti professanti il culto dell’associazione, sia i non adepti, ai quali il messaggio missionario pure si dirige, è irrilevante che alla diffusione l’associazione provveda con mezzi propri, senza ricorrere ad una distinta organizzazione commerciale.
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Sentenza - 23 giugno 1993
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 23 giugno 1993
testata/titolo: Irrilevanza del credo religioso come elemento di discrimine ai fini dell'affidamento della prole: Hoffman c. Austria
argomento: Matrimonio / Famiglia / Minori
nazione: Austria
abstract: Il godimento delle libertà e dei diritti enunciati nella Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 8 Conv.), fra i quali quello di offrire un’educazione religiosa ai propri figli, è garantito a chiunque sia, indipendentemente dal proprio credo religioso. La diversità di credo religioso tra coniugi separati non costituisce, quindi, elemento di discrimine al fine dell’affidamento della prole.
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Sentenza - 25 maggio 1993
autore: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
data: 25 maggio 1993
testata/titolo: Repressione penale del proselitismo religioso: Kokkinakis c. Grecia
argomento: Libertà religiosa
nazione: Grecia
abstract: La libertà di manifestare la propria religione (art. 9 punto 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo) può essere oggetto di restrizioni solo nei limiti in cui esse si rivelino necessarie in una società democratica o garantiscano la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La repressione penale del proselitismo religioso costituisce una restrizione della libertà di manifestare la propria religione che non può giustificarsi ai sensi dell’art. 9 punto 2 della Convenzione dei diritti dell’uomo.
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Decreto - 9 gennaio 1993
autore: App. Civ. Venezia
data: 9 gennaio 1993
argomento: Matrimonio / Famiglia / Potestà dei genitori
nazione: Italia
abstract: Nel procedimento ex artt. 330 e 333 c.c. ed ai fini della decisione riguardante la persona del genitore affidatario, l’elemento confessionale (nella specie, l’appartenenza della madre ai Testimoni di Geova), pur quando sia per un genitore "strumento di potere" e per l’altro "oggetto di valutazione critica", sembra scarsamente enfatizzabile dovendo prevalere sul determinismo familiare il libero arbitrio del minore nel senso di assicurare a costui in chiave non già di certezza (che sarebbe utopistica) ma di realistica probabilità, una gamma di possibili scelte di libertà.
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Sentenza - 9 dicembre 1992, - n.421
autore: Tar Umbria
data: 9 dicembre 1992
testata/titolo: Il finanziamento degli Enti di culto non cattolici e la stipulazione di Intese ex art. 8 Cost.
argomento: Edilizia di culto / Finanziamento
nazione: Italia
abstract: Gli Enti di culto non cattolici (quale, nella specie, la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova), ancorché riconosciuti dallo Stato italiano, non possono ricevere parte della quota dei proventi di cui alla L. 28 gennaio 1977 n. 10, che la Regione Umbria destina per le chiese ed edifici religiosi, in quanto a tal fine è necessario che tali Enti abbiano stipulato intese , senza le quali non è possibile alcun tipo di relazione giuridica con lo Stato italiano.
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Parere - 30 luglio 1986, - n.1390 [PDF]
autore: Cons. Stato
data: 30 luglio 1986
testata/titolo: Riconoscimento personalità giuridica e autorizzazione ad accettare la donazione
argomento: Enti ecclesiastici e patrimonio / Riconoscimento
nazione: Italia

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Decreto ministeriale - 29 gennaio 1979
autore: Ministero dell'Interno
data: 29 gennaio 1979
testata/titolo: Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania" (Associazione cristiana dei testimoni di Geova)
argomento: Ministri di culto / Previdenza
nazione: Italia

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Trattato - 2 febbraio 1948
autore: Italia - Stati Uniti
data: 2 febbraio 1948
testata/titolo: Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America
argomento: Libertà religiosa
nazione: Italia

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53
Risarcimento danni subiti da un appartente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova a seguito di lettera diffamatoria

autore: Tribunale Civile
data: 16 gennaio 2004
argomento: Confessioni religiose / Testimoni di Geova
area tematica: Testimoni di Geova
nazione: Italia

abstract: Lede l’onore, il decoro e la reputazione del soggetto facente parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la lettera diffusa in varie parti della città – tra cui il luogo di lavoro, l’abitazione e la scuola dei figli – con cui vengono espressi giudizi e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere, in relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali subiti, le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Tribunale Ordinario di Livorno. Sentenza 16 gennaio 2004, n. 53: "Risarcimento danni subiti da un appartente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova a seguito di lettera diffamatoria".


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo MARTORANO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 72 del ruolo contenzioso dell'anno 2000, trattenuta a sentenza all'udienza del 3.7.2003, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche dal 16.9.2003, pendente tra:

P.S. elettivamente domiciliato in ***, presso e nello studio dell'avv. *** che lo rappresenta e difende unitamente alla dott. ***;
ATTORE

contro:

N.V.
elettivamente domiciliato in ***, presso e nello studio dell'avv. *** che la rappresenta e difende;
CONVENUTA

OGGETTO:
“145999 – risarcimento danni”

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: "Voglia il Tribunale di Livorno, per tutti i motivi di cui in narrativa, dichiarare tenuta, e pertanto condannare la signora N.V., al pagamento, in favore del signor P.S., della complessiva somma di lire 55.855.200, di cui lire 20.000.000 per il danno patrimoniale arrecato nell'evoluzione della carriera dell'attore, gravemente compromessa per i fatti e gli episodi di cui in narrativa, lire 5.855.200, per spese legali documentate, lire 20.000.000 per danni morali conseguenti dal fatto reato, e lire 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47, o nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il procuratore della convenuta chiede e conclude: “Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respingere le domande attrici perché l’attore difetta di legittimazione attiva e comunque perchè infondate, in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di causa di risarcimento danni, introdotta tra le parti in epigrafe con atto notificato il 30.12.99, che dopo istruzione come in atti e previa costituzione di parte convenuta, a stata posta in decisione sulle conclusione di cui sopra.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene l'attore che la convenuta sarebbe autrice o comunque avrebbe diffuso una lettera a contenuto diffamatorio, inviata il 6.2.96 al Credito Italiano, e di cui varie copie sarebbero state depositate o affisse, oltre che nella banca predetta, ove esso attore lavora, in varie parti della città, fra cui presso la scuola dei figli minori, la sua abitazione etc.
Contesta la convenuta che sussista in capo all'attore la legittimazione attiva in quanto la lettera diffamatoria, sarebbe rivolta ai Testimoni di Geova.
Nega comunque che sia provato che il fatto sia a lei addebitabile e ogni contenuto diffamatorio dello scritto.
Osserva questo Giudice che è provato per presunzioni che la N. sia stata autrice dello stampato de quo o quantomeno abbia contribuito a diffonderla.
Ed infatti numerose copie della lettera - stampato sono state sequestrate presso 1'abitazione della convenuta e la stessa ha patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p.
Inoltre la lettera è rivolta non solo ai Testimoni di Geova ma anche personalmente al P., sia pur quale aderente alla Congregazione medesima, e tutto il suo contenuto appare diffamatorio ed in particolare la frase "Voi fate di ogni persona che vi capita a tiro un drogato a tutti gli effetti. Lei personalmente e colpevole di rendere i suoi figli dei drogati privi di qualsiasi volontà....".
Ed infatti lede l'onore, il decoro e la reputazione del P. in quanto contiene espressioni, giudizi e concetti gravemente offensivi e chiaramente diffamatori, diretti inequivocabilmente ad additare la Congregazione e il P. al pubblico disprezzo.
Né è contestato che la lettera sia stata diffusa in varie parti della città, fra i quali il luogo di lavoro e di abitazione dell'attore nonchè la scuola dei figli dello stesso, e comunque la circostanza emerge dalla prova testimoniale espletata.
Compete quindi all'attore il risarcimento dei danni che secondo il P. sono i seguenti :
1. L. 20.000.000 per danno alla sua carriera anche per essere stato costretto a trasferirsi da Livorno in seguito all'episodio diffamatorio;
2. L. 5.855.200 per spese legali;
3. L. 20.000.000 per danni morali;
4. L. 10.000.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47 del 1948.
Osserva questo Giudice che il danno sub 1 e sfornito di prova.
Per il danno sub 2, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore prima dell'istruzione del giudizio, e già comprensiva del rimborso delle spese di costituzione di parte civile come liquidate, si liquidano Euro 2.000,00, valutata la documentazione prodotta e le tariffe professionali vigenti.
Per il danno sub 3, tenuto conto di tutti gli elementi emersi ed in particolare della gravità del fatto quale si evince dal contenuto della lettera e dalle modalità delle sua diffusione dello stampato, si liquidano in via equitativa Euro 7.000,00.
E' pure provata la sussistenza del danno sub 4, rientrando lo scritto tra quelli indicati nell'art. 1 L. 47/1948, per il quale "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione Tale danno, tenuto conto della gravità dell'offesa alla diffusione dello stampato si liquida in E. 1.000,00".
Le cifre tutte si intendono rivalutate ad oggi e quindi sono dovuti complessivamente Euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dal 6.2.96 al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi rivaluta anno per anno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M

Condanna N.V. a pagare a P.S. la somma di Euro 10.000,00 oltre gli interessi legali dal 6.2.96
al saldo su tale somma prima devalutata al 6.2.96 e poi rivaluta anno per anno.
Condanna altresì la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessive Euro 3.800,00 di cui Euro 358,78 per spese.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Livorno, lì 16.1.2004

I1 Giudice
Dr. Vincenzo Martorano

Depositato in Cancellaria il 28.01.2004

 
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