L’articolo 270 bis e la sua interpretazione
Il dibattito su kamikaze in Italia e i limiti della legge
fonte:
Corriere della Sera, 3 marzo 2004
autore: Magdi Allam
Interpretando correttamente e letteralmente l’articolo
270 bis del Codice penale (Associazioni con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico), il gip di Napoli, Umberto Antico, ha fatto emergere,
volente o nolente, la questione cruciale della compatibilità
del nostro ordinamento giuridico con la realtà e la specificità
del terrorismo islamico globalizzato. Le sue decisioni sollevano
in modo forte e pressante la domanda: le nostre leggi sono adeguate
a fronteggiare un terrorismo che è radicalmente diverso
da quello conosciuto dall’Italia e dal mondo negli anni
’70 e ’80? Un terrorismo che si è imposto come
la principale emergenza internazionale scatenando una guerra totale
e a oltranza contro l’Occidente e i valori comuni della
civiltà umana. Nel contestare con un’ordinanza del
9 gennaio 2004 la richiesta di arresto di 26 algerini, indagati
per associazione sovversiva con finalità di terrorismo
internazionale, il gip di Napoli è pervenuto alle conclusioni
che non ci sarebbero prove dell’esistenza “sotto il
profilo del fatto notorio” del Gspc (Gruppo salafita per
la predicazione e il combattimento), che Osama bin Laden sarebbe
uno dei tanti “predicatori”, che affermare “singolarmente”
di voler uccidere gli americani rientrerebbe nell’ambito
della liberà di espressione.
Dando per scontato che non è in discussione la competenza
e la buona fede del magistrato, l’attenzione dev’essere
riposta su taluni elementi costitutivi dell’articolo 270
bis e del Codice penale di riferimento. Consideriamo la definizione
di “reato. Nella sua ordinanza il gip di Napoli scrive:
“Il reato di cui all’articolo 270 bis è un
reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità
occorre, tuttavia, l’esistenza di una struttura organizzata,
con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire
violentemente l’ordine dello Stato e acompagnato da progetti
concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue
che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi e
attuali di violenza, non vale a realizzare il “reato”.
Il pm di Milano Stefano Dambruoso conferma: “Se mi viene
segnalata un’intercettazione ambientale di un estremista
islamico che dice “Io mi vado a far esplodere a Tel Aviv”,
non si può far nulla, non lo si può neanche mettere
sotto accusa. A meno che non si trovi l’esplosivo con cui
lui intenda farsi esplodere e il biglietto aereo che lo porterebbe
a Tel Aviv”. Più in generale aggiunge: “Per
il nostro ordinamento giuridico non è un problema di presenza
di centinaia di mujahidin, combattenti islamici, in Italia. Perché
essere mujahidin non è reato. E’ considerato alla
stregua di un’arma potenziale. Così come non è
reato arruolare dei mujahidin in Italia. Il nostro ordinamento
colpisce solo chi fa il mercenario per soldi, non per scelta ideologica.
E’ la corresponsione di denaro e reato. E’ evidente
che oggi bisogna colpire chi va a combattere all’estero
per ragioni ideologiche e religiose. Possiamo permetterci che
questi soggetti prosperino nel nostro Paese solo perché
nel nostro ordinamento non sono considerati mercenari?
Altra incongruenza riguarda la nozione di “fatto notorio”
che, nel caso del gip di Napoli, ha portato alla negazione dell’esistenza
del Gspc. Che è invece ufficialmente inserito nella lista
nera dell’Onu e dell’Ue dei gruppi terroristici affiliati
a Al Qaeda, e del quale un altro tribunale italiano, quello di
Milano, ha riconosciuto la presenza sul nostro territorio condannandone
degli affiliati.
Sottolineando l’imperativo di omogeneizzare e provincializzare
l’ordinamento italiano, concordando un criterio unificante
a livello nazionale e in sintonia con il resto del mondo nell’individuazione
delle organizzazioni terroristiche.
Una seria difficoltà processuale concerne il principio
del contraddittorio e il rifiuto delle prove di intelligence.
Nel nostro ordinamento nessuno può essere condannato per
delle dichiarazioni che non siano suscettibili di contraddittorio
con l’interrogatorio dell’imputato o del teste da
parte dell’avvocato difensore. Ciò può anche
portare, sottolinea Dambruoso, al fatto che “noi abbiamo
la prova d’intelligence che dall’Italia partono dei
kamikaze per farsi esplodere in Iraq. Ma questa prova non ha nessun
valore per il giudice italiano perché non può diventare
una prova giuridica, data l’impossibilità di portare
in aula l’agente che svolge un’attività segreta
e che dispone di una informazione secretata”..
Negli Stati Uniti dopo la tragedia dell’11 settembre è
stato introdotto il Patriot Act. Di fatto è una legge che
autorizza la polizia a compiere qualsiasi tipo di attività
in chiave preventiva abbassando il diritto di difesa del soggetto.
Ciò è in contrasto con il principio che siamo tutti
innocenti fino alla dimostrazione della colpevolezza che è
posta a carico di chi fa le indagini. Esiste una via mediana,
un’alternativa che pur nel rispetto dei diritti della difesa
consenta allo Stato e alla collettività di difendersi dalla
guerra del terrorismo islamico globalizzato? L’ordinamento
italiano denuncia crepe, probabilmente deve essere riformato.
Certamente non possiamo permetterci il lusso di stare a braccia
conserte o, peggio ancora, di perderci in sterili disquisizioni
mentre il nemico si annida all’interno e imperversa all’esterno
del nostro Paese.