Confessioni religiose e diritto
fonte:
OLIR - Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose
autore: Antonio G. Chizzoniti
L'art. 8 della Costituzione italiana
al 1° comma afferma che "Tutte le confessioni religiose
sono ugualmente libere davanti alla legge". Il termine "confessioni
religiose" è nuovo per l'ordinamento italiano che
fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa
cattolica, Comunità ebraiche), quello di "culti ammessi".
E' sufficientemente ampio per accogliere non solo le organizzazioni
confessionali conosciute e affermate (per dimensione, radicamento
storico e territoriale), ma anche quelle nuove forme di religiosità
organizzata presenti nella società italiana, nuove perché
di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
Questa norma e poi i due commi che seguono hanno
ribadito, ove ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza per l'ordinamento
dello Stato, di conoscere l'organizzazione, le norme, lo statuto,
l'ordinamento giuridico interno, insomma in una parola il "diritto
dei culti" che vivono ed operano al suo interno, strumento
indispensabile per una corretta impostazione delle relazioni con
esse. Ma anche elemento essenziale per garantire e promuovere
la libertà religiosa degli individui che vivono all'interno
di uno Stato.
Le pagine di questa sezione di OLIR hanno l'intento
di presentare queste realtà. In alcuni casi attraverso
schede essenziali, in altri di dettaglio, ma sempre con interventi
ancorati a questioni che muovono dalle norme interne delle confessioni
religiose.