Libertà religiosa. Ugualmente libere
di fronte alla legge. Quasi
fonte:
Confronti.net
autore: Paolo Naso
È iniziata alla Camera dei deputati
la discussione su un progetto di legge sulla libertà religiosa
che abroghi le norme fasciste del 1929 e 1930 sui «culti
ammessi». Ampio consenso delle comunità religiose
di minoranza; via libera ma con prudenza da parte della Cei; le
solite barricate della Lega Nord.
«Disposizioni sui culti ammessi nello Stato»:
è questo il titolo della legge del 1929, poi integrata
da provvedimenti dell’anno successivo, che ancora oggi regolamenta
i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni diverse dalla
cattolica che non abbiano stipulato una «Intesa».
Una legge fascista, nata con l’esplicito intento di contenere
e reprimere la diffusione delle altre confessione religiose, quelle
diverse dalla cattolica.
Una legge che consentì l’emanazione
di una circolare del Ministero dell’Interno che ancora oggi
stupisce per la sua rozza intolleranza: la cosiddetta «Buffarini
Guidi» – dal nome del sottosegretario all’Interno
che la emanò nel 1935 – che bandì dal Regno
il culto pentecostale «essendo risultato che esso si estrinseca
e si concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine
sociale e nocive all’integrità fisica e psichica
della razza».
La Costituzione repubblicana non ha abrogato quella
legge ma, negli anni, l’ha depurata dei suoi connotati più
intolleranti ed illiberali. Tuttavia resta una normativa sui «culti
ammessi» e non sulla «libertà religiosa».
Non è una semplice questione nominalistica, ma di contenuti
politici e di garanzie democratiche nei confronti di un numero
crescente di comunità di fede che si radicano in Italia.
Oltre seicento, come ormai da anni registra il Cesnur, il Centro
studi sulle nuove religioni diretto da Massimo Introvigne.
Di queste, solo sei dispongono di un’Intesa
con lo Stato: valdesi-metodisti, avventisti, pentecostali delle
Assemblee di Dio in Italia, ebrei, battisti, luterani. Quanto
agli altri, solo qualcuno è un Ente di culto riconosciuto
dallo Stato italiano ed è quindi nella condizione, ad esempio,
di celebrare matrimoni religiosi che abbiano effetto civile. Ma
l’assoluta maggioranza resta in una condizione di precarietà
giuridica. Sono comunità che, pur contando centinaia di
migliaia di membri – pensiamo alle chiese ortodosse o ai
musulmani – sotto il profilo del riconoscimento istituzionale
valgono quanto una società bocciofila e meno di una qualsiasi
onlus.
«Ugualmente libere di fronte alla legge»,
dice di tutte le comunità di fede la Costituzione italiana,
all’articolo 8. Eppure, come sappiamo bene, esiste una piramide
gerarchica al cui vertice sta la Chiesa cattolica tutelata dal
Concordato; quindi, più in basso, le comunità che
hanno un’Intesa; poi quelle che hanno un riconoscimento
giuridico e, infine, alla base, l’assoluta maggioranza che
vive come può, in una situazione di estrema incertezza
e di scarsissima tutela del loro diritto alla libertà di
culto. Sono le comunità i cui ministri non possono entrare
in un carcere o in un ospedale; che sono costrette a intestare
i luoghi di culto a un privato; che non hanno accesso a nessuna
delle agevolazioni fiscali riconosciute alle confessioni collocate
ai piani superiori della piramide.
Di legge sulla libertà religiosa si parla
dal 1984 quando Bettino Craxi, alla vigilia della revisione del
Concordato con la Chiesa cattolica e dell’approvazione delle
Intese con l’Unione delle chiese valdesi e metodiste, annunciò
una «normativa di diritto comune» per tutte le altre
confessioni.
In realtà nulla accadde sino al 1989, nell’epoca
antica di un governo presieduto da Ciriaco De Mita. Un anno dopo,
per l’esattezza il 13 settembre, il progetto venne assunto
dal governo Andreotti che però resse per due anni soltanto.
Troppo pochi per un provvedimento giudicato non prioritario. E
la legge, che non giunse mai in aula, si inabissò sino
alla XIII legislatura, quella dei governi Prodi, D’Alema
e Amato. Sembrava fosse la volta buona. La relazione del progetto
di legge venne affidata a Domenico Maselli, deputato dei Cristiano
sociali, storico del cristianesimo e pastore evangelico. Difficile
immaginare circostanze politiche più favorevoli, eppure
le turbolenze che colpirono quei governi finirono per prolungare
i tempi di discussione e, alla fine, il progetto non giunse al
voto finale dell’Aula.
Col 2001 arrivò la vittoria di Berlusconi.
L’eredità del progetto Maselli venne raccolta da
Valdo Spini (Ds); ma anche il premier dichiarò di voler
proseguire sulla strada ormai ben tracciata dai suoi predecessori.
E in effetti il suo progetto – relatore alla Camera addirittura
Sandro Bondi – pur con qualche riserva, fu ben accolto da
diversi esponenti delle comunità di fede «diverse
dalla cattolica». I quali, però, non avevano ben
calcolato il «fattore Lega». In Commissione Affari
costituzionali, infatti, il partito di Bossi riuscì a far
approvare una serie di emendamenti che cambiavano radicalmente
il segno del provvedimento. «Piuttosto che questa legge,
meglio tenerci quella del 1929», fu il commento unanime
di alcuni giuristi e dei leader di diverse confessioni di minoranza.
E ancora una volta il progetto finì nel cassetto, sino
all’apertura della nuova legislatura. Questa volta si parte
per tempo e il precedente progetto Spini, riproposto da lui stesso
e da Marco Boato (Verdi), è già alla discussione
della Commissione Affari costituzionali della Camera. Un altro
progetto è stato avanzato, al Senato, da Lucio Malan (Forza
Italia).
Il consenso delle varie confessioni di minoranza
sui testi Boato e Spini – diversi per un semplice comma
– è molto ampio e si è espresso esplicitamente
nel corso di alcune audizioni volute dalla Commissioni Affari
costituzionali e realizzate nel mese di gennaio. Il progetto di
legge, del resto, risponde alle principali richieste avanzate
dalle varie comunità: tutela della libertà di confessare
il proprio culto e della libertà di coscienza; riconoscimento
dei ministri di culto; tutela degli edifici di culto; precise
procedure per il riconoscimento giuridico e la richiesta di un’Intesa.
L’articolo 11, quello che ha scatenato un
fiume di polemiche, regolamenta il matrimonio riconoscendo alle
confessioni «aventi personalità giuridica»
il diritto di celebrare matrimoni che hanno valore civile. Ma
così «si rischia di legittimare la poligamia»
– ha denunciato Magdi Allam sul Corriere della sera del
5 gennaio – e di consegnare il presente e il futuro dell’islam
d’Italia al movimento estremista dei Fratelli musulmani,
da noi rappresentato dall’Ucoii (Unione delle comunità
e organizzazioni islamiche in Italia)».
Non è vero, e la smentita giunge da una voce
non sospetta come quella del consulente giuridico della Cei, il
giurista Venerando Marano: «Non c’entra nulla il matrimonio
poligamico con questa legge sulla libertà religiosa –
ha affermato in un’intervista a Radio vaticana ripresa dall’agenzia
Apcom – anche perché nel nostro ordinamento esistono
precise norme: penso all’art. 86 del Codice civile sul divieto
di bigamia, penso alle previsioni del Codice penale che sanciscono
tali comportamenti, che impediscono qualsiasi ipotesi di matrimonio
poligamico e lo rendono illegittimo oltre che contrastante, come
è noto, con i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale».
Insomma, forse potrebbe essere la volta buona. Condizionale
d’obbligo sia per l’ovvia considerazione che perché
passi al Senato occorre un accordo politico almeno con alcuni
settori del centrodestra; ma anche perché i suoi nemici
di sempre hanno già iniziato a tuonare: «È
una legge molto pericolosa – ha dichiarato all’agenzia
Apcom Roberto Cota, deputato della Lega Nord Padania –.
È inutile menare il can per l’aia: vogliamo che la
nostra società venga islamizzata o vogliamo difendere la
nostra identità?». Film già visto. Speriamo
che cambi il finale.